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Breve cenno ai “Debiti Fuori Bilancio”


I debiti fuori bilancio rappresentano delle obbligazioni che sono state poste in essere indipendentemente da una precedente previsione di bilancio. Tali debiti violano le norme relative al provvedimento di spesa e vengono tenuti in considerazione anche quando non sussiste uno specifico impegno contabile.

In particolare sono da inserire nella voce “debiti fuori bilancio”: sentenze esecutive, copertura di disavanzi che derivino da fatti di gestione nei limiti degli obblighi previsti nello statuto, ricapitalizzazione di società di capitali se costituite per l’esercizio di servizi destinati alla collettività, procedure espropriative per beni di pubblica utilità e acquisizione di beni e servizi per arricchimento dell’ente.

Per fare in modo che che i debiti fuori bilancio diventino debiti propri dell’ente è necessario che questi siano riconosciuti formalmente dal Consiglio, il quale si occuperà di valutarne la legittimità

Si ritiene che non siano normalmente riconoscibili gli oneri per interessi, spese giudiziali, rivalutazione monetaria ed, in generale, i maggiori esborsi conseguenti a ritardato pagamento di forniture ecc., in considerazione del fatto che in questo caso nessuna utilità ed arricchimento può conseguire all’ente, rappresentando i predetti esborsi un ingiustificato danno patrimoniale.

Qualora il consiglio non provveda al riconoscimento del debito, perché non ricorrono le condizioni di legittimità dell’obbligazione sorta in violazione della procedura prescritta dall’ordinamento contabile, verrà chiamato a risponderne in toto il soggetto che l’ha causata

 

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