Ustica sape

Avviso al pubblico – LOCAZIONE TURISTICA BREVE

COMMENTO

Da Palermo Roberta Messina

Non è sufficiente l’iscrizione al portale “ALLOGGIATI” della  questura? E la dichiarazione degli eventuali compensi nel reddito, come mi dice il commercialista?

Locazione, turistica, breve

3 risposte

  1. Non è sufficiente l’iscrizione al portale “ALLOGGIATI” della questura? E la dichiarazione degli eventuali compensi nel reddito, come mi dice il commercialista?
    grazie

  2. Angelo Tranchina
    18 gennaio

    Finalmente una legge che fa chiarezza sugli affitti brevi per vacanza. Visto che qualcuno pubblicizza “affitti appartamenti a Ustica” su un gruppo di facebook con tanto di n° di cellullare,lo stesso si è risentito dopo che ho pubblicato il Decreto sicurezza sugli affitti brevi per vacanza sullo stesso gruppo. Prontamente essendone l’amministratore,lo stesso, ha eliminando il post attinente la normativa,oggi, vigente che prontamente viene ripubblicata su facebook.(così è sicuro che non viene rimosso) Dal 4 di dicembre 2018 tutti coloro che hanno intenzione di espletare tale servizio debbono sottostare a quanto richiamato nella legge.
    Decreto legge Sicurezza,convertito in legge, cosa cambia per gli affitti brevi .
    Con l’approvazione del decreto legge Sicurezza, art. 19-bis, in vigore dal 4 dicembre 2018, si introduce l’obbligo per le locazioni e per le sublocazioni di durata inferiore a 30 giorni, di comunicare alla Questura, entro le 24 ore successive all’arrivo, le generalità delle persone alloggiate e si chiarisce inequivocabilmente una situazione di incertezza denunciata sia da diverse associazioni di proprietari e gestori nel settore degli affitti brevi, che ambiscono a operare nella piena trasparenza, sia da quelle che invece tutelano gli interessi di altri settori su cui alcuni obblighi, volti a garantire la sicurezza, sono già attuati. Dunque, piena soddisfazione dal mondo dell’ospitalità italiana che attende ora solo di poter attuare ovunque, con meccanismi semplici, gli obblighi introdotti e già, in molti casi, ovvero in alcune regioni o comuni o singole situazioni, adottati.
    L’articolo 19 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,, convertito in legge Legge 1 dicembre 2018, n. 132, dalla Camera dei Deputati e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.281 del 3 dicembre 2018, ha chiarito inequivocabilmente che l’obbligo di comunicare le generalità degli alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza si applica anche in relazione alle cosiddette locazioni brevi di durata inferiore ai 30 giorni. Gli host che non effettueranno la comunicazione saranno sanzionati penalmente con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206, come previsto dall’articolo 17 del Tulps, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, Regio decreto del 1931 che ancora oggi regola molti aspetti della vita quotidiana in Italia.
    Art. 19-bis. Interpretazione autentica dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 1.
    L’articolo
    109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
    decreto 18 giugno 1931, n. 773, si interpreta nel senso che gli obblighi
    in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o
    sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata
    inferiore a trenta giorni.
    Riferimenti normativi: — Si riporta il testo dell’art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
    «Art. 109.
    1.
    I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive,
    comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i
    proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli
    affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non
    convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco
    istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare
    alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di
    altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme
    vigenti.
    2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente
    l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad
    esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della
    fotografia del titolare.
    3. Entro le ventiquattr’ore successive
    all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure
    territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o
    telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate,
    secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno,
    sentito il Garante per la protezione dei dati personali.».
    Cosa cambia?
    Un obbligo analogo era stato previsto dalla legge in caso di presenza nell’immobile di cittadini estranei all’Unione europea e, per le permanenze superiori a un mese, anche in caso di presenza di cittadini Ue (quest’ultimo obbligo “assorbito” dalla registrazione del contratto di locazione nel 2012). Una circolare del Ministero dell’Interno del 26 giugno 2015, inoltre, precisava che le esigenze di pubblica sicurezza sottese all’art. 109 TULPS dovevano ritenersi sussistenti anche in caso di affitti brevi.
    A partire dal 4 dicembre 2018, dunque, colui che dà in locazione o in sublocazione un immobile o parte di un immobile con un contratto di durata inferiore a 30 giorni può concedere il godimento dell’alloggio esclusivamente a inquilini muniti della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
    Ricordiamo ancora che esiste una sanzione penale, prevista per chi viola l’articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (cd. TULPS). La pena edittale è l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino ad € 206,00 per violazione.
    Come?
    La comunicazione sulle generalità degli ospiti alle questure territorialmente competenti, dovrà essere effettuata avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, entro le 24 ore successive all’arrivo – o immediatamente per soggiorni inferiori alle 24 ore – anche per un solo giorno di permanenza, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno del 7 gennaio 2013, attraverso il sistema “Alloggiati Web”, della Polizia di Stato, lo stesso utilizzato dai gestori delle strutture ricettive e la cui modulistica di accesso attraverso le Questure dovrà considerare una tipologia di ospitalità, la locazione, diversa da quella riguardante le strutture ricettive e a cui in alcune regioni è stata sinora negata.
    Tale comunicazione, spesso veniva già fatta, laddove “consentita” o “richiesta”, anche per una tutela dell’host e per avere, in caso di necessità, un supporto legale e materiale, considerato che il contratto sotto i trenta giorni non va registrato e si ospitano in casa degli sconosciuti.
    Una norma, dunque, invocata da molti e accolta con favore dal mondo dell’ospitalità residenziale e turistica italiana.

    Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, commenta favorevolmente la decisione del Parlamento.
    “Questa norma rende più sicure le nostre città, fornendo alle forze dell’ordine un aiuto importante per il controllo del territorio e la prevenzione degli atti terroristici. Fenomeno, in progressiva espansione il cui rischio ha superato il livello di guardia. Basti considerare che nel mese di agosto di quest’anno, sulle principali piattaforme erano presenti più di quattrocentomila alloggi italiani, che sfuggono ad ogni controllo. Confidiamo che essa contribuisca anche ad accrescere la trasparenza del mercato, favorendo l’emersione delle moltissime attività che oggi operano informalmente, spesso senza curarsi delle più elementari misure di tutela degli ospiti”.

    Fabio Diaferia, presidente di Pro.Loca.Tur evidenzia:
    “Da anni Pro.Loca.Tur auspicava la modifica dell’articolo 109 TULPS che prevedeva l’obbligo della comunicazione delle generalità degli alloggiati tramite AlloggiatiWeb solo per i gestori dlle strutture ricettive. Una circolare del Ministero dell’Interno precisava che le esigenze di pubblica sicurezza sottese all’art. 109 TULPS dovevano ritenersi sussistenti anche in caso di affitti brevi ma ora finalmente si potrà fare un po’ di chiarezza. Approvata la norma, infatti, le Questure dovranno rilasciare le credenziali ai proprietari che danno in locazione i propri alloggi a prescindere dalla finalità del contratto e quindi indipendentemente dall’eventuale finalità turistica e, infine, a prescindere da qualunque prescrizione contenuta in eventuali leggi regionali, ma semplicemente dimostrando di essere proprietario, usufruttuario o conduttore di un immobile con diritto di sublocazione e dichiarando alla Questura la propria intenzione di dare in locazione un immobile o parte di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni.
    Con l’interpretazione autentica dell’art. 109 TULPS, il Parlamento italiano ha definitivamente posto fine al tentativo dei legislatori regionali di appropriarsi delle competenze in materia di locazione. Il Parlamento, infatti, per estendere l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 109 TULPS, se ne è ben guardato dal dire che gli alloggi dati in locazione per periodi inferiori ai 30 giorni, sono ricompresi tra le strutture ricettive, ma ha detto che gli obblighi di cui all’art. 109 TULPS si applicano anche con riguardo ai locatori (cioè ai proprietari e agli usufruttuari) e ai sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.
    Così come per la norma che prevede la ritenuta d’acconto da parte dei portali, i proprietari onesti, accolgono con grande favore questa novità che contribuirà ad allontanare le accuse di abusivismo, di sommerso e anche di minaccia alla sicurezza nazionale.”.
    1

  3. Decreto legge Sicurezza, cosa cambia per gli affitti brevi

    Il decreto sicurezza n.113/2018, convertito in legge n. 132/2018 chiarisce che l’obbligo già previsto dall’art. 109 del Tulps per i gestori di alberghi e strutture ricettive di comunicare alla Questura le informazioni relative alle persone ospitate, adesso riguarda anche gli affitti brevi.
    Prima dell’approvazione del decreto sicurezza, l’obbligo di segnalazione degli ospiti era limitato dalla legge solamente al caso di affitto a cittadini extracomunitari o per la permanenza superiore a 1 mese . Con la nuova norma, invece,si è obbligati a registrare l’ospite in ogni caso.
    Questo significa che a partire dal 4 dicembre 2018 se la locazione o la sublocazione di un immobile o di una parte dello stesso, anche una camera, è di durata inferiore a 30 giorni, l’inquilino deve necessariamente essere munito di valido documento di riconoscimento così da consentire al padrone di casa (o al locatore in caso di sublocazione) di comunicare tali dati alla Questura. Se l’inquilino è un cittadino extracomunitario, sarà sufficiente esibire il passaporto o altro documento ritenuto equipollente da accordi internazionali, purché sia presente la fotografia del titolare.
    La comunicazione deve essere effettuata entro 24 ore dall’arrivo dell’inquilino nell’immobile, o immediatamente se la permanenza è di una sola notte. La comunicazione dovrà avvenire telematicamente attraverso il sistema alloggi Web.
    Chi affitta una casa o una camera senza avere comunicato alla Questura i dati delle persone alloggiate, rischia l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda sino a 206 euro.

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