Ustica sape

Il Comune di Ustica tra gli ultimi relativamente alla trasparenza

 

 


Comune di Ustica Prima di intervenire su un argomento molto importante quale la trasparenza amministrativa nel nostro comune sono andato a visionare il progetto “LA Bussola della Trasparenza” che è lo strumento messo in campo dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione che si occupa di valutare il grado di trasparenza registrato, nel corso della propria attività istituzionale, dalle Pubbliche amministrazioni e che costituisce la prova provata della volontà di segnalare all’opinione pubblica quanto si va realizzando in osservanza alle L. 33/2013 . L’indicatore segnava zero su 66 richiesti (0/66).

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, (che trovate integralmente sotto) entrato in vigore il 20 aprile 2013 reca disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche determinando una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all’interno dell’amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione. Essa integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Tra le novità più importanti la Legge prevede l’introduzione dell’istituto dell'”accesso civico” che consiste nel diritto attribuito a tutti i cittadini di avere accesso alla libera consultazione di tutti gli atti, documenti, informazioni o dati della pubblica amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione sul sito internet, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e senza obbligo di motivazione, né di spesa.

La richiesta di informazioni deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.

Le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di creare nel proprio sito internet una sezione dedicata all’“amministrazione trasparente”, divisa in vari capitoli, da riempire con gli appositi contenuti, che devono essere consultabili per un periodo di 5 anni.

Insomma al cittadino è riconosciuto gratuitamente il diritto di esercitare il controllo sull’operato della pubblica amministrazione e gli obblighi di trasparenza sono il mezzo per consentire che ciò avvenga.

La legge prevede anche un panorama sanzionatorio discretamente pesante a carico di chi sbaglia, sia sul lato amministrativo che su quello politico, con sanzioni sia disciplinari che di carattere economico che vanno da 500 ai 10.000 Euro.

In particolare:

l’Art. 14, relativamente al nostro comune (essendo inferiore a 15.000 abitanti), con riferimento ai titolari di incarichi politici di carattere elettivo (sindaco, assessori, consiglieri) devono essere pubblicati …… i seguenti documenti ed informazioni

a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

Art. 15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Art. 16. Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 17. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

Art. 18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

Il testo integrale del dlgs-33-del-2013

Pietro Bertucci

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