COMUNE DI USTICA
Ustica 02.09.11 – Prot 4560 A/R
A.R.P.A. Sicilia – Sig Commissario ad Acta – dr Rosanna Maneggio
A.R.P.A. Sicilia – dr Antonio Sansone Santamaria
Stazione Carabinieri Ustica
e p.c. VVUU
UTC Attività produttive
OGGETTO: Monitoraggio fonometrico in Ustica.
In riferimento alla nota dell’ARPA Sicilia, a firma del dr Santamaria a prot 5461 del 27.01.11 ( ns prot 771 del 15.02.11), con la quale si segnalavano ad Ustica, stante la mancata classificazione acustica del territorio ai sensi della normativa regionale, livelli di rumorosità fuori dai limiti consentiti;
in ottemperanza alla richiesta di notizie presentata allo scrivente dalla locale stazione dei Carabinieri, procedimento penale n 7949/11 RGNR, su esposto della signora Barraco Francesca, si evidenzia che:
la rilevazione fonometrica accerta un superamento minimo dei limiti di rumorosità ambientale durante il periodo invernale ( campionamento una settimana) e di soli 3 dB nel periodo estivo(campionamento un mese)
la scrivente amministrazione non è stata informata al momento della rilevazione e pertanto non si ha notizia della metodica impiegata, della ubicazione delle apparecchiature e se, in particolare, sia sta rispettata la distanza dal suolo prevista dalla norma.
il Sindaco di Ustica, indipendentemente da tali rilevazioni fonometriche, al fine di ridurre le conseguenze del traffico veicolare, ha, nel tempo, emesso i seguenti provvedimenti:
a) annualmente, con delibera di giunta, ai sensi del decreto legislativo 30.04.92 n. 285 e successive modifiche, vieta, nel mese di agosto, l’afflusso dei veicoli a motore ai non stabilmente residenti nel Comune di Ustica.
b) annualmente con propria ordinanza vieta, nel periodo estivo, il traffico veicolare nel centro abitato nelle ore notturne;
c) con ordinanza n. 20 del 06.06.04 ha proibito (per l’intero anno) nel centro abitato, il transito ai veicoli che superano la lunghezza di m. 5.50 la larghezza di mt 2,10 e l’altezza di m. 2,50 ( con eccezione dei veicoli trasporto pubblico)
d) con ordinanza n. 24 del 21.08.05 dispone che dal 01 giugno al 15 settembre di ogni anno le operazioni di carico e scarico dei veicoli adibiti al trasporto merci destinati alle attività commerciali e privati provenienti da Palermo avvengano esclusivamente dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
e) con ordinanza n. 36 del 05.07.10 “ con esecuzione immediata e fino a nuovo ordine” ha vietato all’interno del centro abitato il transito di rimorchi/carrelli per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali imbarcazioni, alianti ed altro.
f) unitamente ai VVUU ha valutato l’ipotesi di deviare il traffico veicolare dalla via Randaccio alle vie ( in realtà all’unica via) limitrofe con risultati, dopo sperimentazione, decisamente negativi per la viabilità.
A dimostrazione della sensibilità verso il problema rumore, pur temendo di sembrare tautologico, desidero enfatizzare il fatto che tutte queste ordinanze non sono conseguenza della rilevazione dell’A.R.P.A., essendo state emesse prima della stessa.
Inoltre la disposizione di legge in oggetto, nel paragrafo parte 2.3 “ Varianti per la localizzazione delle autorizzazioni comunali per le attività a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all’aperto”, prevede che le autorizzazioni di rilascio in questi casi dovrebbero anch’esse svolgersi in aree individuate. Ci si domanda se sarà necessario sospendere nella prossima stagione turistica ogni spettacolo musicale ( con gravi conseguenze per il turismo) anche se sinora le manifestazioni sono state regolarmente autorizzate dalle competenti commissioni.
SI CHIEDE PERTANTO ALL’ A.R.P.A. DI
conoscere quanti paesi (con esclusione delle città)in Sicilia abbiano effettuato la prevista classificazione acustica del territorio;
sapere in quante località turistiche e no l’A.R.P.A. abbia effettuato lo stesso rilevamento fonometrico;
riprogrammare, stante l’esiguità dello scarto accertato, una nuova valutazione fonometrica che tenga conto, ove ciò non fosse stato fatto, dei parametri di posizionamento della strumentazione previsti nell’appendice C “ Procedure di misura per l’indagine qualitativa del rumore ambientale” del decreto in questione(pag 54) ( tali parametri non risultano nella relazione dell’ARPA).
Riprogrammare una nuova valutazione fonometrica con un periodo più lungo di campionamento di rilevazione;
essere informati sulla motivazione per la quale l’ARPA non abbia mostrato analogo solerte riscontro alla richiesta dello scrivente, trasmessa dopo sopralluogo del comando provinciale VVFF ( ns prot 2712 del 18.05.11), di determinare anche i valori di radiofrequenza dei ripetitori Telefonia di Ustica. Si ha motivo di ritenere che un eventuale superamento di questi ultimi valori sarebbe ben più pericoloso per la salute pubblica dei dB accertati dall’ARPA, stante che il rischio da socioacusia ed in ogni caso lo slittamento temporaneo di soglia uditiva, sono dimostrati per rumori ambientali oltre gli 85dB ( valore rilevato 65dB).
Qualora si rendesse necessario, ci si riserva di nominare un professionista competente che effettui, in contraddittorio, un’ulteriore perizia fonometrica.
Il Sindaco
dr Aldo Messina