Ustica sape

Notizie dal Comune


1) La Cassa depositi e prestiti di Palermo ha esitato positivamente la richiesta della nostra amministrazione relativa ad un prestito di 250.000 euro per l’acquisto di 4 minibus .

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2) Sottoscritto il contratto con la ditta Cinquemani per la realizzazione del nuovo Campo di Calcio , campi tennis ed annessi servizi.

Ecco il testo del contratto:

COMUNE DI USTICA

Provincia di Palermo

Nr. ______ Repertorio

Contratto di appalto per lavori di“Realizzazione all’interno dell’impianto sportivo di un campo di calcio con annessi servizi e recupero e messa a norma degli impianti esistenti”

L’anno duemilaundici il giorno quattordici del mese di Gennaio in Ustica, nella Casa Comunale, Via Petriera snc, avanti a me D. ssa Calogera Di Gangi, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune senza l’assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune dalle parti, aventi i requisiti di legge, e con il mio assenso SONO COMPARSI L’Arch. Giacomo Pignatone nato a San Cataldo (CL) il 22.11.1955, Cod. F.:

PGNGCM55S22H792X, Assessore di questo Ente con l’attribuzione di responsabilità degli uffici e dei servizi relativi al V settore, giusta determina sindacale n.

04/2011, domiciliato per la carica presso questo Comune di Ustica, il quale dichiara di intervenire al presente contratto e di agire non in proprio bensì in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ustica , di seguito nel presente contratto denominato semplicemente “Amministrazione”, con sede legale in Ustica, Via Petriera, snc, Cod. Fisc. 00491510822.

La sig. ra Briganò Rosalia, nata a Partinico (PA) il 16.03.1947 ed ivi residente in via Pescara, n. 63, cod. fisc. BRG RSL 47C56 G348T, nella qualità di Amministratore Unico, Legale Rappresentante della società “Cinquemano Costruzioni srl” , con sede legale in Partinico (PA), via Pescara nr. 63, P.

IVA/C.F. nr. 05646770825, n. REA 268231, di seguito nel presente contratto denominata semplicemente “Impresa”.

I suddetti comparenti, della cui identità sono certo, mi chiedono di ricevere quest’atto, ai fini del quale PREMETTONO Che la Giunta Comunale con delibere n. 22 del 10 aprile 2010, esecutiva a tutti gli effetti di legge, ha approvato il progetto dei lavori di costruzione di un campo di calcio, relativi servizi e adeguamento degli impianti sportivi esistenti nel complesso sportivo “Contrada Piano dei Cardoni”. Nell’ambito della medesima Deliberazione si è stabilito di sopperire alla relativa spesa attraverso l’assunzione di un mutuo passivo di € 994.515,99 con l’Istituto per il Credito Sportivo, da garantirsi ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio.

Che con nota del 26/01/2005 assunta al protocollo dell’Amministrazione al n.

705 del 10/02/2005, l’Assessorato Regionale al Turismo, Comunicazioni e Trasporti, Dipartimento Sport e Spettacolo, Servizio 8 “Impiantistica sportiva”

comunicava all’Amministrazione l’approvazione, con Decreto Ministeriale dei Beni e le Attività Culturali del 17/12/2004, del finanziamento relativo alla “Realizzazione all’interno dell’impianto sportivo di un campo di calcio con annessi servizi e recupero e messa a norma degli impianti” per un importo pari ad € 994.515,99; Che con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 25 del 21 Gennaio 2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto; Che con delibera di GM n. 06 del 03/02/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dichiarando la pubblica utilità dell’opera; Che con determinazione del Dirigente dell’U.T.C. n. 214 del 29.04.2010, è stato Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l’estratto del bando di gara per la Realizzazione all’interno dell’impianto sportivo di un campo di calcio con annessi servizi e recupero e messa a norma degli impianti esistenti”, così come previsto dall’art. 29, comma 4 della legge regionale n.

109/94 e successive modifiche ed integrazioni; Che la commissione aggiudicatrice dei lavori nelle due sedute aperte al pubblico tenutesi il 25 e 27 maggio dell’anno 2010 ha aggiudicato i lavori in via provvisoria all’impresa Cinquemano Costruzioni S.R.L. con sede legale in Partinico (PA), via Pescara nr. 63, P.IVA nr. 05646770825; Che con nota prot. 5654 del 05.10.2010 è stata richiesta la certificazione antimafia alla Prefettura di Palermo e non ancora pervenuta in data odierna; che, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo di legalità, così come previsto dall’

at. 11 del D.P.R. n. 252/98, decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta, le Amministrazioni procedono alla stipula con riserva anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In tal caso, i pagamenti saranno corrisposti sotto condizione risolutiva e l’Amministrazione potrà recedere dal contratto, anche in corso d’opera, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Che risulta agli atti la certificazione prevista dal D.P.R.. 3/6/98 N. 252 emessa in data 03/06/2010 dalla C.C.I.A.A. di Trapani circa l’insussistenza, a carico della società delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’

art. 10 della 575/65 e s.m.i, oltre al Documento Unico di regolarità Contabile, al Casellario Giudiziale del Tribunale di Palermo ed al certificato di non fallenza rilasciato dal tribunale di Palermo; Che il legale rappresentante sig.ra Briganò Rosalia, il Responsabile del Procedimento Arch. Giacomo Pignatone, ed il progettista e direttore dei lavori in data 7 gennaio 2011, hanno sottoscritto, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del DPR n. 554/99, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto TUTTO CIO’ PREMESSO:

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1Generalità

L’arch Pignatone Giacomo, per conto del Comune di Ustica nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce alla Impresa Cinquemano Costruzioni S.R.L. con sede legale in Partinico (PA), via Pescara nr. 63, P.IVA nr. 05646770825 l’appalto dei lavori per la “realizzazione all’interno dell’

impianto sportivo di un campo di calcio con annessi servizi e recupero e messa a norma degli impianti esistenti” presso il Comune di Ustica. Il presente atto obbliga fin d’ora l’Impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il Comune di Ustica solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L’impresa appaltatrice rappresentata dalla sig.ra Briganò Rosalia, formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto; L’Impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. Cinquemano Antonino, nato a Partinico (PA) il 18.07.1942 ed ivi residente in via Pescara n. 63, cod. fisc. CNQNNN42L18G348L; Art. 2Corrispettivo dell’appalto Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di € 662.315,68 (euro Seicentossessantaduemila trecentoquindici/68), da assoggettarsi a I.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari a euro €. 9.270,24 (euro

novemiladuecentosettanta/24) per un totale complessivo pari ad € 671.585,92 (euro seicentosettantunomila cinquecentoottantacinque/92).

Art. 3Tempo utile per la ultimazione dei lavori L’appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 270 naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna, così come disposto dall’art. 21 del capitolato generale d’

appalto.

Art. 4 Penale per ritardata ultimazione dei lavori In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 117 del regolamento n. 554/1999, sarà applicata una penale nella misura di euro 700 (settecento), ovvero nella percentuale di 0,1% dell’ammontare netto dell’

appalto per ogni giorno di ritardo

Nel caso in cui il ritardo dovesse superare i 40 giorni si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 119 del D.P.R. 554/99.

Art. 5Premio di accelerazione

Non sono previsti premi in caso l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito.

Art. 6Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

a) Garanzia fidejussoria del 10%

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge n. 109/1994, come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e dell’art. 40 comma 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha costituito una garanzia fidejussoria del

5 per cento dell’importo dei la­vori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’

inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

– fidejussione emessa dalla FATA ASSICURAZIONE SPA n. 000005009021361 del 03.09.2010 per l’importo di euro € 33.600,00 (euro trentatremilaseicento/00) La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell’ammontare garantito. L’ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

B) Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso

terzi durante i lavori.

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge n. 109/1994, come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi che possono essere causati durante l’esecuzione dei lavori (polizza della società ITALIANA asicurazioni, GRUPPO REALE MUTUA, n. 2011/25/6047310 in data

11.01.2011) per l’importo di euro € 671.585,00 che tenga indenne l’

amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 7Pagamenti in acconto

Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di € 120.000,00 (euro centoventimila/00); contestualmente saranno pagate le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 8Pagamento del saldo

Il termine di pagamento del saldo, è fissato in giorni novanta (90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. La liquidazione del saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificato o corretto qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. Nel caso di ritardo nel pagamento del saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 116 del regolamento n. 554/1999. In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 9Modalità e termini del collaudo

Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l’invio dei documenti all’amministrazione, così come prescritto dall’art. 192 del regolamento n. 554/1999.

Art. 10Divieti

Il contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’amministrazione.

Art. 11Indicazione delle persone che possono riscuotere Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso la Casa Comunale di Ustica.

Tutti i pagamenti a favore dell’Impresa saranno versati mediante versamento a mezzo di bonifico bancario presso Banca UGF agenzia di Partinico sul C.C. n.

1140 IBAN IT 90V031 2743 4900 00000001140, sul conto corrente dedicato anche in via non esclusiva i cui estremi identificativi l’Impresa dovrà comunicare all’

Ente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione.

In caso di cessazione o decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’appaltatore è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di società mediante appositi atti legali.

Art. 12Tracciabilità dei flussi finanziari in ordine ai lavori L’impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi al presente contratto che sarà risolto nell’ipotesi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.

A.

Art. 13Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell’appaltatore di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento del saldo da parte della stazione appaltante è subordinato alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 14Modalità di risoluzione delle controversie Tutte le controversie che dovessero sorgere durante l’esecuzione dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dalle disposizioni dell’art. 31-bis della legge n. 109/1994, ai sensi degli artt. 150 e 151 del Regolamento n. 554/1999, saranno deferiti ad apposito collegio arbitrale istituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’art. 32 della legge n. 109/1994 come recepita dalla L.R. 2 agosto 2002, n. 7. Il collegio arbitrale verrà costituito su richiesta di una delle parti, mediante lettera raccomandata all’altra parte, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali vi provvederà, su domanda della parte interessata, il presidente del tribunale.

Art. 15Discordanze negli atti di contratto Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l’appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti

seguenti: contratto – capitolato speciale d’appalto – elenco prezzi – disegni.

Art. 16Documenti che fanno parte del contratto Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto d’Appalto, ancorché non materialmente allegati, tutti gli elaborati di progetto, elenco prezzi, computo metrico, il Capitolato generale di appalto approvato con DM 19 aprile 2000, n. 145 e successive modifiche e integrazioni, il Capitolato Speciale di Appalto, gli elaborati grafici progettuali, il Piano di sicurezza del cantiere (art. 31, c. 2 L. 109/1994), il cronoprogramma.

Ai sensi dell’art. 110 del Regolamento n. 554/1999, fanno parte integrante del contratto ed allo stesso allegato:

Piano Operativo Di Sicurezza; (all. 1)

Fidejussione definitiva; (all. 2)

Polizza Assicurativa; (all. 3)

C.C.I. A.A. (all. 4)

E’ fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l’Amministrazione.

Art. 17Spese contrattuali e registrazione Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’

impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 18 Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero 14 fogli resi legali, comprendenti n. 13 facciate intere e quanto della presente, viene letto alle parti, le quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L’Amministrazione Appaltante

Arch. Pignatone Giacomo

L’Impresa

Briganò Rosalia

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Calogera Di Gangi

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3) Sottoscritto protocolo d’intesa con CEFOP per sportello lavoro ad Ustica

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