Ustica sape

Riceviamo e pubblichiamo – delibere di giunta “da remoto” e qualcos’altro.


Palermo, lì, 08-12-2020

Oggetto: delibere di giunta “da remoto” e qualcos’altro.

Spett.le Ustica Sape,

torno ad approfittare della gentile ospitalità del sito per intervenire su una questione che- mi risulta- ha interessato abbastanza i residenti ad Ustica.

Si tratta di una delibera di giunta che, a prescindere dalle volontà in essa contenute, ha suscitato molte perplessità per la forma e le modalità di adozione; mi riferisco alla delibera di giunta con cui, su proposta del v. sindaco (a lungo a capo dell’ufficio tecnico) si è ritenuto di “nominare” un avvocato difensore al sindaco quale legale rappresentante del comune di Ustica in un procedimento penale – ancora in fase di indagini- avviato contro il sindaco, nel presupposto che un provvedimento adottato dall’ufficio tecnico non fosse corretto e potesse provocare richieste di danni a carico del comune.

Successivamente, la delibera di giunta, adottata all’unanimità dei presenti con la nomina del legale e che differiva ad un momento successivo l’impegno di spesa previa presentazione di un preventivo, è stata revocata in autotutela in quanto sarebbe stato dato erroneamente per presente e votante il sindaco, direttamente interessato alla conferma della nomina del suo difensore di fiducia, con spese a carico del comune.

Riadottata la delibera in via telematica, assente il sindaco, veniva confermata la nomina rinviando all’evento futuro ed incerto del proscioglimento del sindaco la  liquidazione dell’onorario al suo difensore, dichiarando immediatamente esecutiva la delibera perché “urgente”.

Orbene, ferma restando che ogni valutazione di merito non spetta a me e che ritengo che il diritto di difesa sia sacro e che chiunque DEVE essere ritenuto innocente sino a sentenza definitiva e, dopo, comunque non può essere ritenuto un paria della società ma semplicemente un soggetto a cui è stata inflitta una pena perché il sistema giuridico del tempo, con i meccanismi processuali relativi, lo ha deciso, cosa ben diversa dal giudizio morale sulle azioni che può benissimo prescindere da processi & affini e persino da sentenze, ciò detto, vorrei manifestare alcune perplessità sulla forma che, in materia di atti della pubblica amministrazione, è sostanza.

1)E’ del tutto legittimo che il sindaco chieda al comune di essere manlevato dei costi della difesa tecnica provocati dall’esercizio del suo mandato elettivo; per farlo, come prevedono l’art. 86 del d.lgs. 267/2000 e l’art. 44 dello statuto comunale, è sufficiente che ottenga il gradimento del comune  alla nomina del suo difensore. In caso di proscioglimento, così facendo,  potrà essere rimborsato;come si vede, un provvedimento di una semplicità estrema che poteva essere espresso anche mediante una determina dirigenziale atteso che il “gradimento” non è un atto politico ma semplicemente connesso ai costi economici ed all’assenza di conflittualità dell’incaricato con l’ente pubblico.

2)Mi ha stupito leggere nella proposta, formulata dal v. sindaco già capo dell’ufficio tecnico comunale, che il motivo della “nomina” di giunta sarebbe sorto per la necessità di tutelare il comune da un provvedimento degli uffici che non si condivideva e che questa scelta “motivazionale” sarebbe stata avallata dal parere favorevole del capo dell’ufficio tecnico in carica. Orbene, se tanto mi dà tanto, non mi capacito del perché il capo dell’ufficio tecnico non abbia revocato in  autotutela il provvedimento che suppone potenzialmente sbagliato e potenzialmente lesivo degli interessi del comune. I francesi direbbero : c’est plùs facìle

3) Nella delibera di riadozione non ho visto allegati i pareri menzionati nel corpo dell’atto;

4)La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva, forse per rappresentarne icasticamente l’urgenza attesochè l’interrogatorio per cui era necessaria la presenza del legale c’era già stato e non era possibile assumere- allo stato-  alcun impegno di spesa visto il chiaro dettato – a tacer dell’art. 86 del TUEL- dell’art.44 dello statuto comunale; a ciò consegue che è stato conferito – per come è stata costruita la delibera.- un incarico professionale privo di copertura economica e che non potrà averne se non previo proscioglimento del sindaco.

5)Gli atti ed i provvedimenti privi di copertura, hanno come conseguenza la responsabilità diretta dei soggetti – amministratori o funzionari – che ne hanno resa possibile l’esecuzione, come prevede l’art. 191 del TUEL:4. Nel caso in cui vi e’ stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

6)Resta da chiarire quanto attiene alla modalità “telematica”; la delibera di “riadozione” è adottata in modalità telematica, in applicazione delle norme nazionali e della determina “organizzativa” adottata nell’aprile scorso dal sindaco. Ebbene, nella delibera non è chiarito né quali siano i motivi di urgenza (come abbiamo più sopra visto è una delibera priva di copertura e non potrà averla prima di un evento futuro ed incerto), non specifica chi siano gli assessori in videoconferenza, se tutti o qualcuno, non dà atto della loro identificazione, non specifica quale sia la piattaforma utilizzata, come sia stato inviato l’o.d.g., come sia stata assicurata l’assenza di estranei, perché non vi siano i pareri degli uffici pur dichiarati come resi, se sussistano altre problematiche conflittuali ( visto il tenore della proposta, in cui si afferma che un atto del comune sia potenzialmente lesivo nei confronti di privati)… insomma, a prescindere dal merito, che rientra senz’altro nelle scelte dell’amministrazione, sembra un provvedimento che poteva essere redatto in altra forma, ottenendo risultati migliori di quelli che, così, si ritiene di aver raggiunti.

Mi scuso per la lunghezza della nota ma vi prego di credere che ho cercato di limitare le questioni a quelle di più immediata lettura.

Grato per l’opportunità

avv. Francesco Menallo

E.mail francescomenallo@gmail.com
Pec: avv.francescomenallo@legpec.it

Tel. 091/527723 – FAX 091/526716

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