Ustica sape

Riceviamo e pubblichiamo – riscontro lettera aperta dell’assessore al bilancio del comune di Ustica


Palermo,lì,11/10/2020

c.a. Pietro Bertucci

Oggetto: riascontro lettera “aperta” al mio indirizzo pubblicata su Ustica Sape ad iniziativa dell’attuale assessore al bilancio del comune di Ustica nonché ex revisore dei conti dello stesso comune.

Spett.le Ustica Sape,

torno ad approfittare della gentile ospitalità del sito per dare riscontro ad una lettera “aperta”pubblicata sul sito, a me rivolta dall’assessore al bilancio del comune di Ustica nonché revisore dei conti della precedente amministrazione.

Gli argomenti trattati sono diversi ed hanno delle implicazioni tecnico- giuridiche che dovrò affrontare cercando di renderle chiare in poco spazio senza annoiare oltremodo il lettore.

1) Preliminarmente prendo atto del fatto che l’amministrazione Militello mi ritiene un suo contraddittore : non era mia intenzione essere considerato tale ma se ciò può servire a squarciare l’immobile silenzio sceso su un operato difforme dalle previsioni normative, ben venga l’occasione offertami;

2) Preliminarmente, come mio costume, mi assumo ogni responsabilità per quello che sto per scrivere, dichiarandomi disponibile ad ogni genere di confronto, possibilmente con un esperto della materia amministrativa e contabile, in sede pubblica, ad Ustica, in una delle numerose occasioni in cui il mio interlocutore riterrà di essere presente per le numerose incombenze amministrative che certo settimanalmente lo vedono recarsi ad Ustica;

3) La sentenza resa nel processo per la tragica morte dei due minori di Ustica, non vede soltanto la condanna penale del sindaco sotto il cui mandato si sono verificati i fatti ma anche la condanna civile ( a favore della parte civile) del comune di Ustica, in solido con lo stesso, di una provvisionale ( cioè di un’acconto sulle maggiori somme dovute);

4) Quali parti civili si sono costituiti solo i genitori del piccolo Bartolo ma sono potenziali creditori tutti i congiunti ( sorella, nonni, ecc.); l’esercizio dell’azione civile nel processo penale prevede che le statuizioni civili, addirittura già nel dispositivo (emesso lo stesso giorno della decisione e privo di motivazione) siano immediatamente esecutive nei confronti delle parti contro cui è stata resa la sentenza (allo stato imputato e comune di Ustica quale responsabile civile);

5) Pertanto il debito del comune di Ustica sussiste dal momento dell’emanazione del dispositivo e non dal momento del passaggio in giudicato ( ovvero dalla definitività) della sentenza;

6) Tale stato di cose è cosi sin dall’entrata in vigore della l. 26/11/1990 n. 353, ovvero dal 1/1/1993, pertanto non vi è alcun dubbio circa l’esistenza del debito in capo al comune di Ustica, a nulla rilevando che abbia presentato appello;

7) V’è però di più: le norme sugli enti locali (d.lgs. 267/2000, per quel che qui interessa artt. 167 e 243bis) e quelle sulla contabilità pubblica (allegato 4/2 par.5.2 lettera h del d.lgs. 118/2011), prevedono che in presenza di contenzioso di particolare entità – ed è questo il caso che ci occupa, potendosi risolvere in un risarcimento danni per importi superiori al milione di euro – il comune debba accantonare le somme necessarie a far fronte ad un eventuale condannatorio. Tali somme non sono state accantonate né durante il giudizio (iniziato sotto l’amministrazione precedente, in cui l’attuale assessore al bilancio era revisore dei conti, né dopo, quando sempre lo stesso revisore era diventato responsabile del bilancio nell’attuale amministrazione). NB : il revisore dei conti, ai sensi e per gli effetti del richiamato all.4/2 par.5.2 lettera h del d.lgs. 118/2011, DEVE PROVVEDERE A VERIFICARE LA CONGRUITA’ DEGLI  ACCANTONAMENTI.

8) V’è ancora di più. Dai primi di aprile del 2019 c’è un dispositivo di sentenza ESECUTIVO ( la sentenza di condanna per gli effetti civili di cui più sopra), in forza del quale andava deliberato il debito fuori bilancio atteso che le sentenze ESECUTIVE vanno onorate non essendo necessario che siano definitive per essere considerate debiti fuori bilancio ( v. art. 194 lettera a del d.lgs. 267/2000).

9) Da ultimo, fermo restando che non è mio compito difendere la passata amministrazione, sul cui operato contabile vigilava il predetto revisore – oggi assessore, non posso tacere che le responsabilità dell’attuale amministrazione sono pienamente saldate a quelle della precedente, atteso che, contrariamente a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 243bis del d.lgs. 267/2000 e dall’art. 4bis, comma 2 del d.lgs. 149/2011, l’attuale amministrazione NON ha rimodulato il piano di riequilibrio né effettuato una nuova ed autonoma ricognizione dei debiti ( anche di quelli su cui l’ex revisore ed odierno assessore del bilancio non aveva fornito parere, come abbiamo appreso dalla sua);

10) Conseguentemente, in base al noto principio di continuità amministrativa, riteniamo che l’odierna amministrazione bene farebbe a lavorare per ripianare l’esposizione debitoria del comune, magari facendo più silenzio sui social ed impegnandosi di più – meglio se con la presenza fisica – per risolvere i gravi problemi che affliggono le finanze comunali.

11) In ordine all’affermazione che i debiti fuori bilancio del comune di Ustica prodotti dal giugno 2018 ad oggi siano dovuti “ ai ritardi con cui il personale del comune pubblica le delibere o le determine per cui esisteva regolare impegno di spesa” rilevo che così com’è formulato, il ragionamento mi appare privo di fondamento: l’impegno di spesa ed il parere di copertura sono generalmente contestuali o quanto meno richiamati nella delibera di spesa. Quindi mi sfugge la ratio logica e giuridica sottesa al ragionamento. Sono certo che nell’incontro pubblico proposto, l’illustre ex revisore ed attuale assessore certamente me lo farà comprendere e spero che siano presenti anche i responsabili dei ritardi, cui certamente l’amministrazione avrà inoltrato specifiche e tempestive contestazioni disciplinari, onde sgravarsi delle responsabilità contabili che ne conseguono.

Spero inoltre che il lavoro della giunta Militello continui, l’isola ne ha bisogno… poi, come si dice ad Oxford, “cchiu scuru i menzannuotti un po’ fari…”

PS: quasi dimenticavo. Tutte le linee guida delle sezioni per le autonomie della Corte dei Conti affermano quanto ho tentato di sintetizzare e per un esempio di giudizio contabile (giurisprudenza pacifica) a seguito di mancato accantonamento per contenzioso PENDENTE, vedi Corte dei Conti della Liguria n. 103/2018. dei 9/20-6/2018.

Cordialità
avv. Francesco Menallo

 

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