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CODICE PENALE – Articoli 340 – 341 – 341 bis


Ai miei Amici compaesani che stanno attuando una forma di protesta in difesa di  una giusta causa in quanto, da molto tempo noi isolati/isolani veniamo offesi nei nostri primari diritti ricordo  gli Articoli 340 – 341 – 341 bis del CodicePenale.

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Art. 340 Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita’

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita’, e’ punito con la reclusione fino a un anno. I capi, o promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 341 Oltraggio a un pubblico ufficiale

Chiunque offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, e’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni (1). La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni. La pena e’ della reclusione da uno a tre anni, se l’offesa consiste nella attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate quando il fatto e’ commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l’offesa e’ recata in presenza di una o più persone. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1994, n. 341, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede come minimo edittale la reclusione per mesi sei.

Art. 341-bis. -(oltraggio a pubblico ufficiale).

Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile. Ove l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

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Da Ustica Maxi Marchese

Mi sorge una domanda… Come mai a Capri il 27 maggio u.s. durante la protesta contro gli aumenti dei prezzi dei biglietti non è stato arrestato né denunciato nessuno? le forze dell’ordine presenti sul posto non hanno applicato la legge o sono stati “tolleranti” nei confronti di una manifestazione numerosa ma pacifica? Oppure non sono intervenuti visto che i manifestanti avevano l’appoggio E LA PRESENZA dell’amministrazione?