Ustica sape

Aforisma, Citazione, Proverbio… del giorno


“Vorrei fare il cretino come il resto dei miei amici, divertirmi e non curarmi delle conseguenze, ma ora non posso più farlo.”

LEONARDO DICAPRIO

Aforisma, Citazione, Proverbio… del giorno


“Le azioni impulsive conducono a complicazioni, e le complicazioni possono avere conseguenze sgradevoli.”
STIEG LARSSON

 

Cos’è il dissesto finanziario – conseguenze


comune-di-usticaMolti chiedono se il comune di Ustica, di fronte alla disarmante evidenza dei numeri, con un “buco” di circa un milione di euro, eccessivo per un paesino di 1365 abitanti, riuscirà ad evitare il dissesto finanziario.
Di certo, se  falliranno le “acrobazie” per riequilibrare il bilancio il rischio default è inevitabile e sarebbe un duro colpo per la comunità locale che dovrebbe mettere mano al portafogli  e continuare a pagare errori commessi  dalla politica usticese presente e passata.

A titolo puramente informativo pubblichiamo succintamente le conseguenze di un dissesto finanziario.

L’art. 244 del testo Unico 267 del 2000 stabilisce che si ha dissesto finanziario quando il Comune non è più in grado di assolvere alle funzioni ed ai servizi indispensabili oppure quando nei confronti dell’ente esistono crediti di terzi ai quali non si riesce a far fronte con il mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio di bilancio né con lo strumento del debito fuori bilancio. Il dissesto finanziario di un ente locale non può essere equiparato al fallimento di un’impresa privata: l’ente locale non può cessare di esistere. In caso di dissesto, si crea semplicemente una frattura tra passato e futuro. Nel caso del dissesto, infatti, pur essendo sentita l’esigenza di tutelare i creditori dell’ente occorre sempre considerare la necessità di assicurare al Comune la continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi in quanto gli squilibri economici finanziari che hanno causato lo stato di crisi dell’ ente, non possono portare ad una forzata cessazione della sua attività. Gli oneri pregressi (compresi i residui attivi e passivi non vincolati), sono estrapolati dal bilancio comunale e passati alla gestione straordinaria. Un apposito Organo, nominato dal Presidente della Repubblica, si incarica delle insolvenze, attraverso la redazione di un piano di estinzione con il quale viene azzerata la situazione che ha creato il deficit, mentre l’Ente Locale con il suo consiglio eletto inizia una nuova vita finanziaria. La normativa sul risanamento prevede la sospensione della decorrenza degli interessi sui debiti ed il blocco delle azioni esecutive. Pertanto tutti gli Enti Locali che dichiarano il dissesto, devono provvedere con risorse finanziarie proprie. L’ente locale, una volta attivata la procedura del dissesto, deve obbligatoriamente adeguare le imposte, le tasse locali, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima prevista dalla legge. Per quanto riguarda il personale dipendente, l’Ente è tenuto a ridimensionare l’organico collocando in disponibilità gli eventuali dipendenti in soprannumero (la proporzione è di 1 dipendente per 93 abitanti). Per questi dipendenti, il Ministero garantisce un contributo pari al trattamento economico per cinque anni come previsto dall’Art 265 del T.U.. La liquidazione dei debiti, salvo eccezioni, con una percentuale  prevista dall’Art. 258 del T.U., va dal 40% al 60%.

Conseguenze per gli amministratori

Le conseguenze di cui sono passibili gli amministratori che la Corte dei Conti avrà individuato come i responsabili del dissesto   (l’ultima legge approvata ha eliminato l’estensione della responsabilità ai soli cinque anni precedenti la data della dichiarazione di dissesto), prevedono che essi non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati.

In particolare, i sindaci ritenuti responsabili non sono candidabiliper un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché  di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo; inoltre non possono altresì  ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne’ alcuna carica in enti  vigilati o partecipati da enti pubblici.

 

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