Quarto emendamento legge di bilancio (DDL n. 926) a favore degli abitanti delle isole minori. Lavoratori stagionali delle isole minori.
Proposta di modifica n. 9.6 al DDL n. 926
Attiva riferimenti normativi
9.6
Lorefice, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo l’articolo 4, è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis.
(Calcolo per lavoratori stagionali)
1. In deroga a quanto previsto all’articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, dimoranti nelle isole minori la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni, salvo il diverso e più favorevole trattamento di cui all’articolo 4. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.»
Conseguentemente all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro decorrere dall’anno 2024»