Atto n. 3-00227 (in 1ª Commissione)
Pubblicato il 15 febbraio 2023, nella seduta n. 38
BEVILACQUA, LOREFICE, DAMANTE, NATURALE, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, CROATTI – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:
l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, prevede che: “Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole minori della Sicilia, il Ministero dell’Interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell’ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, può individuare particolari requisiti per l’accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori”;
il successivo comma 2 prevede che: “In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell’interno procede, nell’ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministro dell’interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l’accesso al profilo di vigile del fuoco con esclusione di quello relativo ai limiti di età”. Infine, il comma 3 stabilisce che: “Il personale assunto ai sensi del presente articolo non può essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni”;
le isole minori della Sicilia sono identificate in Pantelleria, Ustica e negli arcipelaghi delle isole Egadi (in particolare le isole di Favignana, Marettimo e Levanzo), delle isole Eolie (le isole Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Filicudi, Alicudi e Panarea) e delle isole Pelagie (in particolare Lampedusa e Linosa);
alle norme richiamate è stata data applicazione per quel che concerne le isole di Lampedusa, Lipari e Pantelleria, tramite il “concorso a quaranta posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario delle isole di Lampedusa, Lipari e Pantelleria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 62 del 6 agosto 2004, nonché, nuovamente con riferimento all’isola di Lipari, tramite il “concorso a undici posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario dell’isola di Lipari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 18 del 7 marzo 2006;
considerato che:
a oggi, nessun concorso è stato indetto dall’approvazione del richiamato decreto-legge n. 24 del 2004 per quanto concerne le altre isole minori della Sicilia;
in particolare, le norme non risultano applicate per quanto concerne Ustica e le isole Egadi. Ustica, in provincia di Palermo, dista ben 70 chilometri dalla terraferma, con le conseguenti difficoltà di intervento da parte dei Vigili del fuoco di Palermo, soprattutto in caso di condizioni climatiche avverse, ma, in ogni caso, con tempi di intervento che difficilmente possono scendere sotto le due ore. Le Egadi, in provincia di Trapani, distano da tale capoluogo circa un’ora di traghetto. Per tali isole, durante i mesi estivi, quando le popolazioni delle stesse aumentano a causa dell’afflusso turistico, sono stati predisposti presidi volontari (in particolare per quanto riguarda Favignana) o tramite invii di vigili dalla Sicilia (in particolare per quanto riguarda Ustica). Tuttavia, sia Ustica che Favignana richiedono da anni l’istituzione di un presidio permanente presso il loro territorio, in ossequio alle norme vigenti;
a quanto detto, occorre aggiungere come, nel 2005, il Ministero lanciava l’iniziativa “progetto soccorso Italia in 20′”, per poi rilanciarla nel 2018, la quale prevedeva di “aumentare il numero di Comuni serviti in tempi massimi ritenuti ragionevoli affinché il servizio di soccorso possa considerarsi più efficace. Il tempo massimo fissato a questo fine è 20 minuti”. Appare evidente come tale iniziativa risulti ben lontana dai tempi di attesa delle isole minori siciliane sprovviste di un distaccamento permanente dei vigili del fuoco;
considerato infine che la problematica risulta acuita dall’entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ai sensi del quale i vigili del fuoco volontari hanno dovuto scegliere se iscriversi a uno di due elenchi: il primo, che contiene i nominativi dei vigili destinati a coprire le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale; il secondo, relativo alle necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Solamente il personale volontario iscritto in questo secondo elenco può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l’amministrazione. Come è comprensibile, la stragrande maggioranza dei vigili volontari ha scelto l’iscrizione in questo secondo elenco, determinando, di fatto, l’impossibilità di prevedere distaccamenti volontari presso isole come Ustica,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere al fine di dare piena attuazione alle norme richiamate, finora rimaste lettera morta per alcune delle isole minori della Sicilia;
se intenda compiere una valutazione complessiva, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, delle necessità relative alla presenza di distaccamenti permanenti di Vigili del fuoco presso le isole minori che ne risultano sprovviste, e celermente pubblicare i relativi bandi.