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Chiusa Vertenza Sindacale… – Così è se vi pare!


Si è conclusa, il 12/4/2011, l’annosa e spinosa vertenza sindacale che ha visto protagonisti questa agenzia con il suo ex-dipendente Xxxx Xxxxxxxx (detto Xxxxxx).

La vicenda apre i suoi passi quando il 1° Novembre del 2007 gli notificavamo il suo licenziamento ” … motivi di carattere economico-organizzativi….” – e con una sua impugnativa del 18/12/2007.
Tra il 13 dicembre e il 30/9/2008 gli sono stati liquidati, a rate mensili “…stante la ns. deficienza economica a Lei ben nota…” , con assegni bancari, euro 9.339,16 quale TFR.

Il nocciolo della questione era, a suo dire, che durante tutto il periodo lavorativo (assunzione avvenuta il 22/01/2001) aveva ricevuto per contanti solo degli acconti sulle buste paghe e chiedeva a titolo di differenze la complessiva somma di € 42.648,48 malgrado ogni mese firmasse per ricevuta/quietanza le buste paghe e malgrado ogni anno firmasse il relativo CUD; chiedeva ancora altri € 6.334,31 per indennità ferie non godute – in quanto per tutto il periodo di rapporto gli sono state negate – oltre un danno, da quantificare in Tribunale dal Giudice “… per usura psico-fisica del lavoratore…”

Inoltre – e per fortuna infine- , chiedeva la somma di € 57.975,76 a titolo di lavoro straordinario effettuato durante tutto il periodo.
Complessivamente le richieste inoltrate ammontavano a € 107.875,19 oltre il danno psico-fisico.
L’orario di lavoro dallo stesso dichiarato in ricorso era dalle ore 06,00 alle 07,30, – dalle ore 08,30 alle ore 13,00 – dalle ore 14,30 alle 20,30 da Aprile a Settembre.
A suffragare le sopra elencate richieste a prova testimoniale nominava:
Sig.ra L. C. R.; Sig.ra D. V. E. A.; Sig. M. D.; Sig.na B. M. G.; Sig. D. S. A.; Sig. A. A.; Sig. M. C.; Sig. P. V.; Sig. T. G.; Sig. L. G..
Ovviamente si è formulata una Memoria di Costituzione al ricorso (Visibile sul sito www.ustica.it).

Sin qui la sintesi degli atti giudiziari.

Il Giudice rigettando, comunque, la richiesta relativa al lavoro straordinario di € 57.975,76 e, pur non entrando nel merito della questione, ha chiesto quanto si pretendesse per chiudere la vicenda:
a quel punto venivano richiesti € 30.000,00
Il Giudice, come base di un eventuale accordo, suggeriva all’ex-dipendente l’importo di € 15.000,00
Alla fine si è raggiunta una intesa complessiva, onde evitare lungaggini processuali, spese di avvocati e altri tipi di coinvolgimenti, con il pagamento di € 12.000,00 da versare in 8 rate a favore del Signor Xxxx Xxxxxxxx (detto Xxxxxx) così chiudendo definitivamente questa annosa, spinosa e vergognosa questione.

Agenzia Militello – l’Amministratore

^^^^^^^^^^

RISPOSTA DELL’EX DIPENDENTE:

Sorprendendomi di come l’amministratore della semplice e piccola biglietteria (definizione data dal suo stesso amministratore dinanzi al Giudice, alla sua assistente, al sottoscritto e ai due rispettivi avvocati) pubblichi sul sito usticasape un sunto frettoloso della vertenza tra, la sua appunto, semplice e piccola biglietteria e il suo ex dipendente, desidero precisare, in quanto parte in causa, quanto segue, relativo alle mancanze e omissioni principali dello stesso amministratore, dovute forse a troppa sintesi, chissà …

In merito alla vertenza in oggetto, mi meraviglio di come lo stesso amministratore della semplice e piccola biglietteria, non esordisca ringraziandomi pubblicamente, si esatto, ringraziandomi per non avere percorso fino in fondo quella strada che lo avrebbe portato dritto dritto sull’orlo della chiusura, infatti il giudice (sempre davanti alla sua assistente, al sottoscritto e ai due rispettivi avvocati), è vero che ha confermato che le ore di straordinario sarebbero state difficili da dimostrare anche se effettivamente fatte, ma è altresì vero che, sempre rivolgendosi all’amministratore della semplice e piccola biglietteria, così affermava:

“…in quanto alle differenze sulle buste paga di complessive € 42.648,48, sarà lei a dovere dimostrare di averle effettivamente versate al suo ex dipendente…il che significa che fra tre / quattro anni, e tante spese suppletive in più, qualora non voglia accordarsi oggi (12.04.2011 ore 12.30 circa) rischia di versarne grandissima parte dopo che verranno ammessi i testimoni e la nomina di un tecnico da parte del tribunale che analizzerà le suddette differenze e stabilirà esattamente la somma globale…”

Evidentemente l’amministratore della semplice e piccola biglietteria aveva dimenticato questo fondamentale passaggio, complice quasi certamente la fretta di scrivere e la gioia di chi ha tirato un sospirone di sollievo per essere scampato a uno tsunami in grado di spazzare via tutta la baracca con gli annessi burattini…

Nella ricostruzione della “sua” vicenda, sempre l’amministratore della semplice e piccola biglietteria dimenticava di inserire i fatti che sono successi subito dopo la lettera di licenziamento consegnata a mano in data 01.11.2007, in cui testualmente si legge:

“ la decisione è stata adottata da motivi di carattere economico-organizzativo che ci costringono, nostro malgrado, a non avvalerci di alcuna forma di collaborazione” risolvendo così il contratto di lavoro che veniva giustificato, dalla società, sulla base di presunti, quanto generici, motivi di natura economica organizzativa.

Motivi di forza maggiore, dunque, per i quali la semplice e piccola biglietteria è costretta a “non avvalersi di alcuna forma di collaborazione”.

Peccato che la motivazione resa, tuttavia, era infondata di fatto, tale da rendere illegittimo l’atto stesso di risoluzione del rapporto di lavoro. Ed infatti, la semplice e piccola biglietteria dopo aver licenziato il suo impiegato si è avvalsa – sin da subito – della collaborazione di altre persone che hanno svolto la loro attività lavorativa continuativamente all’interno dell’organizzazione aziendale della società, contraddicendo, di fatto, la motivazione (la presunta crisi economica) posta a base del licenziamento .

Ora, vi chiederete tutti, come fa una azienda (anche se semplice e piccola come in questo caso) a licenziare una persona per motivi economici (presunta crisi) e contemporaneamente inserirne altre tre, e non volere versare le spettanze dovute all’impiegato appena licenziato (TFR, DIFFERENZE ETC.) se non con miseri acconti mensili stabiliti dallo stesso e spalmati su più anni, e senza accordo tra le parti!?!?

È chiaro che, con grande amarezza, deve scattare una impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore per recuperare il denaro lavorato nel corso di anni…

Sottolineo inoltre che il Giudice non ha imposto nulla a nessuno, ha solo dato consigli e pareri, basandosi su tutta la sua esperienza, ed è curioso come l’amministratore della semplice e piccola biglietteria sia rimasto sempre in un silenzio di tomba anziché far valere le sue tesi (già ma ripensandoci bene, quali!?!?)

 

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