Questo e’ il mio terzo intervento, su queste pagine, sul diniego di approvazione del “piano di riequilibrio finanziario pluriennale del comune di Ustica” deciso dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 67 del 13/28 febbraio 2023.
Ad oggi, a parte qualche citazione filosofica da parte del presidente del consiglio comunale ( di quelle che si trovano ad un tanto al chilo sui siti specializzati) l’amministrazione comunale, tutta, mantiene un rigoroso silenzio sulla vicenda e, soprattutto, sulle conseguenze che l’inevitabile dissesto avra’ sulle finanze degli usticesi, sull’incremento dei costi dei servizi, sull’organigramma comunale, sull’amministrazione uscente e sulle speranze di crescita di tutta l’isola.
Per chi si dovesse accingere alla lettura solo adesso, segnalo nuovamente che potra’trovare tutti i riferimenti normativi piu’importanti per comprendere cosa sta accadendo agli articoli da 242 a 251 del d.lgs. 18/8/2000 n. 267, titolo VIII, capo I, enti locali deficitari, sul sito “normattiva”, contenente tutte le leggi d’Italia aggiornate al momento della richiesta di visione. Il sito e’ gestito dall’istituto poligrafico e zecca dello Stato, e’quindi assolutamente gratuito ed istituzionale. La deliberazione della Corte di Conti n.67/2023 e’ stata finalmente pubblicata sul sito istituzionale del comune. Altre norme potranno essere utili per verificare se qui si filosofeggia ( bellissima attivita’, a tempo e luogo…) o si fa riferimento a dati precisi , corretti ed inconfutabili.
Quindi, arrivati al momento del diniego di approvazione del piano di riequilibrio, bisogna sinteticamente esaminare cosa accadra’ e chi sono i potenziali responsabili, sempre secondo quelle che sono le norme richiamate, non in base alle simpatie ed alle antipatie personali.
Come accennato nella precedente “puntata” su queste pagine, il diniego del piano puo’essere impugnato entro 30 giorni dalla comunicazione, le sezioni riunite della Corte dei Conti decidono entro 30 giorni se accogliere o meno l’impugnazione.
Al riguardo, la mia opinione e’ che la decisione sia ben strutturata e che impugnarla comporterebbe un aggravamento di responsabilità’ in capo all’organo (consiglio comunale) che ha l’onere di dar seguito al primo provvedimento, dichiarando il dissesto.
Diventato definitivo il provvedimento di diniego, il (altro…)
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