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All'Art.5 del Decreto Legislativo, si parla inoltre di Accesso Civico. Cos'è? Come spiega la Circolare n.2-2013-d.lgs. n.33 del 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministro Gianpiero D'alia per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione), "Con l'Accesso Civico chiunque ha il "potere" di controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione […]". Ognuno di noi, in caso di mancata pubblicazione da parte di una Pubblica Amministrazione di queste informazioni ha il diritto di richiederle e questa richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione - ovvero non deve essere motivata e non può quindi essere respinta! - è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'amministrazione che si pronuncia sulla stessa. Per il Comune di Arese, il Responsabile della Trasparenza è il Dott. Paolo Pepe (http://www.comune.arese.mi.it/pubblicazioni/Procedimenti/Procedimenti_dettaglio.asp?ID=50&ID_M=135) ed è quindi a lui che occorre indirizzare questa richiesta. L'amministrazione deve quindi rispondere entro 30 giorni, procedere alla pubblicazione sul sito del Comune dei documenti richiesti e trasmettere contestualmente il link a chi ne ha fatto richiesta. Queste informazioni devono essere inserite - nel caso dei Comuni - nel sito apposito in una sezione chiamata "Amministrazione Trasparente" e devono essere archiviate pubblicamente una volta che siano diventate obsolete così che qualsiasi cittadino possa andare a verificare - ad esempio - se sia cambiato il reddito o la situazione patrimoniale di un amministratore prima, durante e dopo il mandato.   Nell'Art. 14 si fa riferimento ai dati che vengono richiesti a titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico (per i Comuni si tratta già di Sindaco, Assessori e Consiglieri). Al comma f) si fa riferimento alle dichiarazioni all'Art. 2 della Legge n.441 del 5 Luglio 1982 che cita esplicitamente copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano questi dati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. L'ANAC - Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche - è l'organo a cui arrivano le domande di chiarimento e che ha, di recente, deliberato a proposito di quali informazioni occorra presentare (strano: sembravano chiare!) e quali siano le sanzioni per la violazione degli specifici obblighi di trasparenza (Art. 47 del D.Lgs 33/2013). La CIVIT (Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni http://www.civit.it/) è la Commissione che, anche in qualità di Autorità nazionale anti-corruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e l'operato dei responsabili per la trasparenza. Citiamo parte della Delibera 66/2013 che dice: "L’art. 14, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 dispone la pubblicazione di dati e informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare la lett. f) prevede la pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale complessiva dei titolari di incarichi politici al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, e la lettera c) primo periodo, tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica. Ne consegue che i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico sono tenuti a comunicare i suddetti dati al Responsabile della trasparenza, o ad altro soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o da altra disposizione anche regolamentare interna a ciascuna amministrazione. Essi sono tenuti, altresì, a comunicare i dati e le informazioni riguardanti la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano e a dichiarare i casi di mancato consenso del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di cui l’amministrazione deve dare evidenza sul proprio sito web." Le sanzioni previste? "L’articolo 47 del d.lgs. n. 33/2013 prevede l’irrogazione di sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione sopra illustrati. Le sanzioni previste dal legislatore presentano diversa natura. Sono infatti disposte: - sanzioni amministrative pecuniarie sia nei confronti dei soggetti tenuti a comunicare i dati previsti dall’art. 14 e dall’art. 47, c. 2, secondo periodo, che nei confronti dei soggetti tenuti a pubblicare i dati di cui all’art. 22, c. 2; - sanzioni per la violazioni degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei dati) del d.lgs. n. 33/2013, previste dagli artt. 45 e 46 del medesimo decreto, che attengono i profili disciplinari e della valutazione della responsabilità dirigenziale, con eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e valutazione dell’inadempimento anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. A queste sanzioni si aggiungono le seguenti misure ulteriori: - con riferimento alla violazione degli obblighi di cui all’art. 14, la pubblicazione, da parte di CIVIT, dei nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione dei dati previsti dal medesimo articolo e, da parte dell’amministrazione o dell’organismo interessato, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio irrogato a carico del responsabile della mancata comunicazione dei dati di cui all’art. 14; - per la mancata o incompleta pubblicazione degli obblighi previsti dall’art. 22, c. 2, il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo in favore degli enti pubblici vigilati, degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate. Nello specifico, per le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado (art. 14, c. 1, lett. f), nonché per tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica (art. 14, c. 1, lett. c), primo periodo, il legislatore dispone, in caso di mancata o incompleta comunicazione, l’irrogazione, a carico del responsabile della mancata comunicazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessato." **** Il giorno 3 Novembre abbiamo chiesto, uno con email normale all'indirizzo email del protocollo di Arese (protocollo@comune.arese.mi.it) e l'altro con PEC all'indirizzo PEC dello stesso protocollo (p.e.c. protocollo@cert.comune.arese.mi.it) l'accesso civico a tutti i dati relativi a Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali poiché il sito del Comune di Arese non ha ancora presentato pubblicamente la sezione apposita con codesti dati. D'altronde, il Verbale di Deliberazione Commissariale numero 63 del 04.04.2013 prevedeva proprio all'Art. 2 comma 1 di presentare - da parte di Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali - dichiarazione con reddito annuale come dall'ultima dichiarazione dei redditi, beni immobili e mobili posseduti, partecipazioni in società quotate e non quotate, investimenti in titoli e fondi. Gli amministratori - comma 2 - sono tenuti a presentare questi dati entro 30 giorni dalla convalida degli eletti o dall'accettazione della nomina. All'Art. 3 comma 4 si legge che il prospetto riepilogativo deve essere pubblicato sul Sito del Comune all'interno della sezione "Trasparenza, Valore e Merito" ed è direttamente accessibile da chiunque. Visto che possiamo cercare la sezione "Trasparenza, Valore e Merito" quanto vogliamo sul sito del Comune di Arese senza trovarla, né trovare questi dati, ci chiediamo dove sia la Trasparenza tanto lodata e ricercata prima delle elezioni e chiediamo che siano soddisfatte le nostre richieste e osservati i nostri diritti.

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