Proposta di modifica n. 65.8 al DDL n. 926
65.8
Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:
“5-bis. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell’incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell’articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.
5-ter. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori di cui al comma 5-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2024.”.
Conseguentemente all’articolo 86, comma 2, sostituire le parole: “100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024” con le seguenti: “99 milioni di euro decorrere dall’anno 2024”.
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